STATUTO FONDO BILATERALE PER LA CATEGORIA DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI 

 

Art. 1 - Costituzione, denominazione del Fondo, sede e durata

É costituito il Fondo bilaterale di categoria dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, denominato “Fondo Bilaterale Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti italiani”, di seguito Fondormoli.

La sede di Fondormoli è fissata a Roma, in Via Salaria 89 e potrà essere cambiata con le modalità fissate dal presente Statuto.

La durata del Fondo è illimitata.

Fondo bilaterale Ormeggiatori Barcaioli

Art. 2 - Natura giuridica e obblighi di bilancio

1. Il Fondo non ha personalità giuridica.

2. Nella gestione del Fondo deve essere assicurato il pareggio di bilancio; a tal fine il Comitato Amministratore di cui all’art. 5 vigila sulle prestazioni e sulle contribuzioni.

Art. 3 - Iscritti al fondo e relative finalità

1. Assumono la qualifica di iscritti al Fondo i Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, associati all’A.N.G.O.P.I.

2. Il Fondo ha lo scopo di attuare nei confronti degli ormeggiatori e barcaioli dei Gruppi iscritti, nonché degli addetti amministrativi e tecnici, limitatamente a quelli la cui assunzione avviene previa istruttoria ministeriale, fatte salve le situazioni in essere alla data del 15 maggio 2018, interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di:

a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

b) integrazione salariale, previo riconoscimento delle caratteristiche di consolidato sistema di bilateralità a quello previsto dal CCNL di categoria.

Le prestazioni previste al comma 2, lettera a) sono estese anche ai dipendenti di cui all’articolo 6 del Regolamento ANGOPI

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera b) restano subordinati alla verifica dell’efficace funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 3 della legge 92/2012.

4. In caso di uscita dal Fondo non è previsto alcun rimborso dei contributi versati

5. Tra le finalità del Fondo rientra anche la possibilità di erogare tutele assicurative in caso di cancellazione per malattia o infortunio dai Registri ex artt. 208 e 216 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della Navigazione, sulla base dei risultati degli studi promossi sulla materia dall’Ente bilaterale.

Art. 4 - Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

a) il Comitato Amministratore;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Sindaci.

Art.5 - Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un “Comitato Amministratore” composto da tre rappresentanti dell’A.N.G.O.P.I., nominati dal Consiglio di Presidenza dell’Associazione, di cui uno come Presidente del Fondo, e tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali istitutrici del medesimo Fondo. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente che vale il doppio. I componenti del Comitato Amministratore sono nominati nel rispetto delle modalità stabilite da ciascuna delle parti istitutrici il Fondo.

a) La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, ai componenti dello stesso, ad alcun compenso o indennità; è previsto il rimborso delle spese.

b) I componenti del Comitato durano in carica tre anni. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, con altro componente nominato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, la cui carica cessa allo scadere del mandato del componente sostituito.

2. Le modalità di funzionamento del Comitato Amministratore sono contenute nel Regolamento di esecuzione delle norme previste nel presente Statuto, di seguito Regolamento.

Art. 6 - Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

a) predisporre, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) presentare annualmente il rendiconto, rispettando l’obbligo del pareggio di bilancio, previsto dalla normativa vigente;

c) deliberare la misura espressa in termini percentuali sul fatturato dei Gruppi al netto degli sconti, del contributo di cui all’art. 8, comma 1 e l’eventuale contributo per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera b);

d) fare proposte alle parti istitutive in materia di contributi, interventi e trattamenti;

e) vigilare sul versamento dei contributi, sull’ammissibilità agli interventi richiesti e sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) formulare proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;

g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

h) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 7 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è lo stesso di quello dell’Ente Bilaterale

2. Spetta al Collegio sindacale:

a) sorvegliare la gestione amministrativa di Fondormoli, eseguendo le opportune verifiche;

b) procedere alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio preventivo.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa di diritto anche alle riunioni del Comitato Amministratore e deve, quindi, essere all’uopo convocato con le modalità contenute nel Regolamento stesso.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci sono contenute nel Regolamento.

Art. 8 - Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) è dovuto, a carico del Gruppo, un contributo determinato, in misura percentuale sul fatturato al netto degli sconti, dal Comitato Amministratore ai sensi dell’art. 6, lett. c).

2. Uno specifico contributo è definito nel caso in cui il Fondo sia chiamato ad erogare le prestazioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera b).

3. Uno specifico contributo è, altresì, definito qualora si dovesse convenire di realizzare la finalità di cui all’art. 3, comma 5, del presente statuto.

4. Il fondo ha l’obbligo di pareggio di bilancio.

5. In nessun caso è previsto il rimborso dei contributi versati.

6. In via straordinaria, Fondormoli è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli, eventualmente concessi da soggetti pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di Fondormoli, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 9 - Esclusioni

Sono esclusi dalle prestazioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento (anticipato o di vecchiaia) o che comunque maturino il diritto alla pensione prima del raggiungimento dell’età prevista dall’art.3, comma 3, del Regolamento.

Art. 10 - Prestazioni: modalità di accesso e misure

L’importo delle prestazioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) e le relative modalità di accesso sono determinate secondo i criteri riportati nel Regolamento.

Art. 10bis - Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali del Fondo, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse del Fondo e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Fondo, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità del Fondo o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio del Fondo Bilaterale sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

É fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 11 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 12 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono definite dalle parti costituenti l’Ente Bilaterale di cui all’art. 47 del CCNL 20 giugno 2013 per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.