REGOLAMENTO FONDO BILATERALE PER LA CATEGORIA DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI 

 

Art. 1 - Funzionamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo Bilaterale per la categoria degli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, in seguito più brevemente denominato "Fondormoli".

In particolare, definisce la modalità di finanziamento di Fondormoli, i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività, le attività svolte da Fondormoli per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il suo funzionamento e la sua organizzazione interna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme dello Statuto e le disposizioni del CCNL degli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani.

Regolamento Fondo bilaterale Ormeggiatori Barcaioli

Art. 2 - Modalità di Finanziamento e Contribuzione

In via ordinaria, Fondormoli è finanziato mediante il contributo definito dal Comitato Amministratore sulla base della necessità di garantire la copertura degli oneri per le prestazioni di cui al successivo art. 3.

Fondormoli vigilerà sugli avvenuti versamenti del contributo, provvedendo direttamente alla riscossione di quanto dovuto dai contribuenti attraverso le modalità previste dal successivo Art.4.

In via straordinaria, Fondormoli è finanziato da un contributo dell’ANGOPI, finalizzato a dotare il Fondo nella fase iniziale della sua attività di parte delle risorse finanziarie per l’erogazione delle prestazioni.

Art. 3 – Attività

I compiti di Fondormoli saranno esclusivamente quelli previsti nello Statuto, nel CCNL degli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani e negli accordi sottoscritti dalle parti istitutrici.

Gli iscritti cominceranno a versare il contributo dovuto dal 1° gennaio 2015, mentre, le prestazioni saranno erogate a partire dal 1° gennaio 2017.

L’attività di competenza di Fondormoli è individuata nell’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i 62 anni di età , che abbiano almeno venti anni di anzianità contributiva e, a decorrere dal primo gennaio del 2032, siano iscritti nei registri degli ormeggiatori/barcaioli ovvero amministrativi o tecnici dipendenti dei Gruppi o dell’ANGOPI da almeno 15 anni e che, su richiesta, risolvano il loro rapporto di lavoro e vengano cancellati, laddove richiesto, dai Registri ex artt. 208 o 216 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente può essere modificato con delibera del Comitato Amministratore su indicazione delle parti costituenti.

Rientrano, altresì, nell’attività del Fondo, eventuali interventi di integrazione salariale.

Art. 4 – Modalità e Tempi di riscossione

Il versamento dei contributi a Fondormoli deve essere effettuato entro il decimo giorno di ciascun mese di calendario. Qualora il decimo giorno cada di domenica o di giorno festivo, il versamento deve essere effettuato il giorno successivo. Il contributo di cui all’art. 2 è calcolato sul gettito tariffario, al netto degli sconti, relativo al penultimo mese precedente la data del versamento, comprensivo del gettito derivante da eventuali attività extraistituzionali. Una percentuale non superiore all’1,5% del monte contributivo è utilizzata per la copertura dei costi di gestione del Fondo.

Il ritardato versamento dei contributi comporta la cessazione delle prestazioni future del Fondo, intendendosi per tali quelle derivanti da futuri ingressi ma non quelle relative alla corresponsione degli assegni a coloro che già beneficiano delle prestazioni.

Queste sono riattivate non appena regolarizzata la situazione contributiva, con le sanzioni stabilite dal Comitato Amministratore sulla base di quelle applicate dall’INPS nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Tutti gli iscritti sono tenuti a corrispondere regolarmente al Fondormoli il contributo stabilito dal Comitato Amministratore. In ogni caso, gli iscritti sono obbligati a corrispondere a Fondormoli la somma stabilita per il finanziamento del Fondo dal competente Ministero in occasione delle previste istruttorie per il rinnovo delle tariffe.

A tale riguardo, gli iscritti si danno reciprocamente atto e danno atto a Fondormoli che quella somma è di totale pertinenza del Fondo e gli iscritti operano al riguardo semplicemente come mandatari per l’incasso di Fondormoli.

In caso di ritardato versamento, Fondormoli, dopo aver messo in mora l’iscritto ritardatario, trascorsi inutilmente 120 giorni, dà corso all’azione legale.

Art. 5 –Vigilanza e Controllo

La struttura del Fondo vigila sulla regolarità dei versamenti contributivi, informando il Presidente di eventuali ritardi. Quest’ultimo, nel rispetto dei principi di gradualità e di progressività, predispone le misure necessarie a ristabilire la regolarità contributiva, provvedendo in caso contrario a dare pratica applicazione alla disposizione di cui all’art. 4, comunicando contestualmente al Gruppo interessato la misura adottata.

Art. 6 – Servizi a favore dei Gruppi di Ormeggiatori e Barcaioli.

Fondormoli eroga a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3:

- Assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di agevolazione all’esodo. L’assegno straordinario sarà pari all’importo del trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni in materia pensionistica vigenti al momento dell’ingresso nel Fondo e sarà assoggettato al meccanismo di perequazione.

- Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a carico dell’INPS, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l’erogazione dell’assegno verrà prorogata fino al raggiungimento dei nuovi requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

- Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori o richiesta all’Istituto di Previdenza.

- Nel periodo intercorrente fra l’ingresso nel Fondo e il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia Fondormoli non procede ad alcun versamento dei contributi previdenziali.

- Qualora, sotto il profilo finanziario, Fondormoli abbia convenienza al versamento dei contributi mancanti per consentire l’accesso alla pensione anticipata degli iscritti che beneficiano della prestazione, anche con riferimento ai lavoratori precoci, resta esclusiva prerogativa di Fondormoli provvedere in tal senso, consentendo al lavoratore interessato di accedere alla pensione anticipata. Tale copertura assicurativa verrà effettuata mediante prosecuzione volontaria. Il Fondo metterà a disposizione alle varie scadenze la somma necessaria al netto della ritenuta fiscale a carico del Fondo e tenendo conto del beneficio fiscale a favore del soggetto interessato. Ciò si verificherà tutte le volte che il Fondo, a suo insindacabile giudizio, avrà valutato che l’onere per la prosecuzione volontaria risulti inferiore all’esborso che il Fondo avrebbe sostenuto per l’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Fondormoli, previa specifica delibera del Comitato di Amministrazione, può anche erogare le prestazioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) dello Statuto.

Avverso le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo, i soggetti interessati possono presentare ricorso a Fondormoli.

Art. 7 - Funzionamento del Comitato Amministratore

Il Comitato Amministratore è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal componente più anziano.

L’avviso di convocazione, contenente la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza.

L’avviso deve essere trasmesso anche al Presidente del Collegio dei Sindaci.

Art. 8 - Funzionamento del Collegio dei Sindaci
In occasione del primo insediamento il Collegio dei Sindaci stabilisce le modalità del concreto funzionamento, anche in relazione ai rapporti con il Comitato Amministratore.

In particolare, nella medesima occasione il Presidente provvede a fissare un calendario di massima delle riunioni che tenga in particolare conto degli obblighi di cui all’art. 6 lettere a) e b) dello Statuto.

Art. 9 - Requisiti dei componenti gli Organi

I rappresentanti che siedono negli Organi, nominati dalle parti costitutive di Fondormoli, dovranno possedere:

- i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera Fondormoli. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze professionali per almeno 24 mesi, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di Fondormoli.

Art. 10 – Gestione operativa del Fondo

La gestione operativa del Fondormoli è affidata al Presidente del Comitato Amministratore, che si avvale del personale in esso operante.

Il responsabile gestisce l’attività amministrativa, contabile e operativa di Fondormoli. In particolare:

a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Comitato Amministratore;

b) ha la responsabilità della struttura del Fondo, le cui modalità di impiego sono stabilite nel Regolamento dell’Associazione;

c) ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;

d) predispone trimestralmente, per il Comitato Amministratore, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte;

e) predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Comitato Amministratore;

f) relaziona almeno una volta l’anno in occasione dell’Assemblea ANGOPI sull’andamento del Fondo.

Art. 11 – Esercizio sociale

Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di Fondormoli, vengono individuati i seguenti criteri:

a) budget previsionale e bilancio consuntivo

Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;

- evidenza delle voci in entrata e in uscita;

- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il budget previsionale sarà accompagnato da una relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi.

b) relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione

La relazione annuale, prevista dallo Statuto di Fondormoli, deve riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse - attività - servizi, nonché le verifiche periodicamente effettuate sulla soddisfazione misurata presso i Gruppi di Ormeggiatori e Barcaioli.

Art. 12 - Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

La Presidenza è delegata dal Comitato Amministratore a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente di Fondormoli nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, il Comitato Amministratore, sentito il Comitato di Presidenza ANGOPI, dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte.

Per tali prestazioni dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.

Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Gli incarichi di consulenza, che saranno affidati a professionisti indicati negli elenchi predisposti da Fondormoli, non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo.

Art. 13 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dai Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli, dalle cooperative e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di Fondormoli secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Modifica Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono definite dalle parti costituenti l’Ente Bilaterale di cui all’art. 47 del CCNL 20 giugno 2013 per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.